Le misure protettive nella composizione negoziata

Prime applicazioni pratiche della giurisprudenza di merito

Commento all’ordinanza del Tribunale di Nola che ha concesso le misure protettive erga omnes.

Il Tribunale di Nola con ordinanza pubblicata in data 7 ottobre 2022 ha accolto l’istanza – presentata da una società con sede a Nola, assistita dal presente Studio – volta ad ottenere la conferma delle misure protettive ai sensi dell’art. 18 CCII, nei confronti di tutti i creditori, così come richiesto dalla stessa, contestualmente al deposito dell’istanza di nomina dell’esperto.

In particolare, il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti (la propria competenza, l’avvenuta pubblicazione nel registro imprese della richiesta di applicazione delle misure unitamente all’accettazione dell’esperto nonché tutta la documentazione di cui all’art. 19 comma 2 CCII), ha ritenuto ragionevolmente probabile l’avvio di un processo di risanamento aziendale nonché idonee le richieste di misure protettive volte a garantire il prospettato risanamento.

Nel bilanciamento tra gli interessi del debitore e le aspettative dei creditori, il Tribunale ha ritenuto che le misure protettive richieste non apparissero eccessivamente sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, confermandole non solo nei confronti del creditore che aveva già esperito azioni (e nel caso di specie nei confronti del creditore che aveva anche chiesto il fallimento della Società) ma con efficacia erga omnes.

Il Tribunale nel formulare il proprio giudizio ha tenuto conto della temporaneità delle misure protettive e della funzionalità di una proposta di risanamento aziendale che potesse soddisfare anche e soprattutto le esigenze dei creditori che, tra l’altro, nel caso di prosecuzione della procedura concorsuale, avrebbero ricevuto una soddisfazione solo parziale.

 

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