La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7934 del 25 marzo 2024, ha ritenuto lecito un patto parasociale avente ad oggetto un’opzione c.d. put, ritenendola non contraria ai divieti di patto leonino e di patto commissorio anche quando concessa ad un solo socio per proteggerlo nel caso di ulteriori esborsi per finanziamento.
Nel caso esaminato, che risulta fattispecie utilizzata abbastanza frequentemente nei patti parasociali, alcuni soci avevano concluso un patto parasociale con il quale si impegnavano a rilevare, in solido e a semplice richiesta di uno dei soci, la partecipazione di quest’ultimo a un prezzo predeterminato.
La parte ricorrente sosteneva che l’accordo fosse in violazione del divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c., perché permetteva a uno dei soci di evitare i rischi derivanti dalla gestione dell’azienda, nonché del divieto di patto commissorio, in quanto concluso con il solo fine di concedere al socio finanziatore una garanzia atipica, in violazione dell’art. 2744 c.c.
Investito della questione, il Giudice di legittimità ha ritenuto innanzitutto che il patto parasociale non costituisse un patto leonino, dovendosi invece ritenere lecito l’accordo con cui un socio, in occasione di un finanziamento, si impegni a “proteggere” un altro socio dalle conseguenze negative del conferimento in società, di fatto garantendogli il diritto di liberarsi delle sue partecipazioni entro un termine dato e al prezzo di acquisto iniziale.
La Cassazione ha poi chiarito che il problema di compatibilità dell’opzione put con il divieto di patto commissorio sarebbe emerso solo se il patto fosse stato concluso, come detto, al solo scopo di riconoscere – in sede di finanziamento – una garanzia atipica ad uno dei soci: la ricorrente non aveva tuttavia presentato alcuna prova a sostegno di tale interpretazione.